Operazioni in conto corrente. Ambito applicativo della revocatoria fallimentare

La Redazione
16 Giugno 2014

L'esenzione da revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, n. 2 l. fall., e la limitazione degli effetti della revocatoria, ex art. 70 l. fall., operano solo qualora sussista un rapporto continuativo tra correntista/debitore e istituto di credito, che sia tale non solo sotto il profilo nominalistico e che consista in un rapporto ove il correntista abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto. La ratio di tali norme, infatti, è quella di evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi siano di per sé revocabili e quindi idonei a esporre l'accipiens al rischio di dover restituire più di quanto effettivamente si sia risolto a suo vantaggio.

L'esenzione da revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, n. 2 l. fall., e la limitazione degli effetti della revocatoria, ex art. 70 l. fall., operano solo qualora sussista un rapporto continuativo tra correntista/debitore e istituto di credito, che sia tale non solo sotto il profilo nominalistico e che consista in un rapporto ove il correntista abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto. La ratio di tali norme, infatti, è quella di evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi siano di per sé revocabili e quindi idonei a esporre l'accipiens al rischio di dover restituire più di quanto effettivamente si sia risolto a suo vantaggio.

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