Risoluzione del concordato per irragionevole durata dell'adempimento del piano

La Redazione
18 Giugno 2014

Ai fini della risoluzione per inadempimento, ex art. 186 l. fall., del concordato preventivo con cessione dei beni, non rileva solo la circostanza che le somme ricavabili dalla vendita dei beni risultino insufficienti a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e, anche in minima parte, quelli chirografari, ma occorre fare riferimento anche alla componente temporale dell'adempimento, aspetto che rientra nella causa concreta del concordato.

Ai fini della risoluzione per inadempimento, ex art. 186 l. fall., del concordato preventivo con cessione dei beni, non rileva solo la circostanza che le somme ricavabili dalla vendita dei beni risultino insufficienti a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e, anche in minima parte, quelli chirografari, ma occorre fare riferimento anche alla componente temporale dell'adempimento, aspetto che rientra nella causa concreta del concordato.

I tempi di adempimento, che il debitore è tenuto a indicare nel piano concordatario, non possono complessivamente superare la ragionevole durata prevista per le procedure liquidatorie e, in fase di attuazione del concordato, costituiscono uno dei parametri su cui misurare l'inadempimento, rilevante ex art. 186 l. fall., ai fini della risoluzione.

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