Concordato fallimentare e deposito delle somme per i creditori irreperibili

La Redazione
02 Luglio 2014

Atteso il mancato rinvio all'art. 117, comma 4, l. fall., da parte dell'art. 136 l. fall., nel concordato fallimentare non è prevista l'assegnazione delle somme non riscosse agli altri creditori insoddisfatti che ne facciano richiesta e, in mancanza, allo Stato: pertanto compete al giudice delegato stabilire le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili, avuto riguardo allo specifico contenuto della proposta di concordato.

Atteso il mancato rinvio all'art. 117, comma 4, l. fall., da parte dell'art. 136 l. fall., nel concordato fallimentare non è prevista l'assegnazione delle somme non riscosse agli altri creditori insoddisfatti che ne facciano richiesta e, in mancanza, allo Stato: pertanto compete al giudice delegato stabilire le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili, avuto riguardo allo specifico contenuto della proposta di concordato.

Qualora dalla proposta di concordato fallimentare sia possibile escludere qualsiasi pretesa degli altri creditori sulle somme eventualmente non reclamate dagli irreperibili, con la conseguenza che il terzo proponente debba considerarsi beneficiario di tutto il residuo attivo fallimentare, per evitare che le somme depositate confluiscano nel Fondo Unico Giustizia il giudice delegato può disporne lo svincolo e prevedere che vengano depositate su libretti bancari nominativi, intestati a ciascun creditore irreperibile, e che solo allo scadere del termine decennale di prescrizione possano essere acquisite dal proponente.

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