Omologa degli accordi di ristrutturazione e poteri di controllo del Tribunale

La Redazione
03 Luglio 2014

In sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale non può limitarsi alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma deve anche verificare gli aspetti di legalità sostanziale. Il controllo del giudice consiste in una valutazione del merito del ricorso, al fine di accertare la sussistenza del requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo.

In sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale non può limitarsi alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma deve anche verificare gli aspetti di legalità sostanziale. Il controllo del giudice consiste in una valutazione del merito del ricorso, al fine di accertare la sussistenza del requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo.

La qualificazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti come atti di autonomia privata non consente di escludere la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, all'interno del quale assume un ruolo centrale di controllo l'organo giurisdizionale.

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