Attestazione di funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori

La Redazione
08 Luglio 2014

L'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori, ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., ha contenuto diverso a seconda che l'istanza di autorizzazione alla contrazione del finanziamento sia riferita a una procedura concordataria o a un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori, ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., ha contenuto diverso a seconda che l'istanza di autorizzazione alla contrazione del finanziamento sia riferita a una procedura concordataria o a un accordo di ristrutturazione dei debiti.

All'interno di una procedura concorsuale, quale quella concordataria, in cui la volontà della maggioranza aderente vincola quella della minoranza dissenziente, l'attestazione speciale del professionista deve inerire alla convenienza per la massa dei creditori del finanziamento, intesa nel senso di una prospettiva di soddisfacimento in percentuali più favorevoli rispetto a quelle che potrebbero essere assicurate senza il finanziamento. L'attestazione funge, in questa prospettiva, da presidio per il ceto creditorio da una possibile violazione della loro garanzia patrimoniale.

Qualora, invece, l'autorizzazione a contrarre un finanziamento sia riferita al procedimento degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concetto di miglior soddisfazione dei creditori deve essere riferito a un generico rafforzamento delle possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi.
L'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento si risolve, quindi, nella considerazione che il piano non può prescindere dai finanziamenti esterni.

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