Crediti da prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI e privilegio

La Redazione
08 Luglio 2014

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d lgs. n. 123/98 spetta per i crediti nascenti da finanziamenti, intesi come dazioni dirette di denaro in favore del beneficiario, e non può essere applicato estensivamente anche ai crediti derivanti da prestazioni di garanzia, tra cui quelle a carico del Fondo PMI ex art. 2, comma 100, l. n. 662/96.

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d lgs. n. 123/98 spetta per i crediti nascenti da finanziamenti, intesi come dazioni dirette di denaro in favore del beneficiario, e non può essere applicato estensivamente anche ai crediti derivanti da prestazioni di garanzia, tra cui quelle a carico del Fondo PMI ex art. 2, comma 100, l. n. 662/96.

Per poter adottare un'interpretazione estensiva di una norma che istituisce un privilegio, deve aversi riguardo alla struttura della norma e al c.d. presupposto impositivo, al fine di verificare che le caratteristiche della norma istitutiva del privilegio siano compatibili con la fattispecie concreta non oggetto di esplicito richiamo.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Tribunale di Torino - 2 luglio 2014
Tribunale di Milano - 17 febbraio 2011

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