Concordato: scioglimento e sospensione, ex art. 169-bis, di contratti contenenti facoltà di recesso o clausola risolutiva espressa
26 Febbraio 2014
L'art. 169-bis l. fall. costituisce una norma di favore nei confronti del debitore: a quest'ultimo, infatti, è riconosciuta la facoltà di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, e in tal caso il contraente in bonis, che ha diritto a un indennizzo, viene declassato da creditore extraconcorsuale a creditore concorsuale. Lo scioglimento di cui all'art. 169-bis non può trovare applicazione laddove, per legge o per libera determinazione delle parti, sia consentito di sciogliersi unilateralmente dal contratto, esercitando il diritto di recesso e/o avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Diversamente ragionando, il debitore potrebbe, per effetto di una scelta unilaterale, degradare il credito del terzo da extraconcorsuale, quindi da pagare integralmente e regolarmente, in credito concorsuale, soggetto a soddisfazione non regolare. Parimenti, è inapplicabile la sospensione del contratto ex art 169-bis, laddove la facoltà di sospensione sia regolata convenzionalmente. |