Revoca dell’ammissione al concordato in caso di proposta fondata su dati non veritieri

La Redazione
21 Gennaio 2014

Il tribunale, nell'ambito dei suoi poteri di controllo della regolarità della procedura concordataria e ai sensi dell'art. 173 l. fall., deve arrestare una procedura iniziata su presupposti non veritieri, tali da togliere qualunque credibilità alla proposta formulata.

Il tribunale, nell'ambito dei suoi poteri di controllo della regolarità della procedura concordataria e ai sensi dell'art. 173 l. fall., deve arrestare una procedura iniziata su presupposti non veritieri, tali da togliere qualunque credibilità alla proposta formulata.
La proposta deve essere basata su dati veridici e reali, affinché il giudizio prognostico di fattibilità della medesima, condotto secondo un criterio di ragionevolezza e coerente con i dati iniziali, seppure formulabile in termini probabilistici e non certi, possa essere sottoposto al vaglio dei creditori.
In caso contrario, l'alterata rappresentazione della realtà non consente di formulare alcun giudizio prognostico nei termini prospettati ed esclude la possibilità, per i creditori, di esprimersi in modo informato sulla proposta del debitore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.