Società in concordato: omesso versamento delle ritenute previdenziali e divieto di pagamento dei debiti anteriori

La Redazione
07 Febbraio 2014

Il liquidatore di una società in concordato preventivo non è punibile per il reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. n. 74/2000, se i debiti non pagati, relativi alle ritenute previdenziali certificate, sono debiti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria: il rispetto delle regole concorsuali, infatti, vieta il pagamento dei debiti anteriori al di fuori della par condicio creditorum.

Il liquidatore di una società in concordato preventivo non è punibile per il reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. n. 74/2000, se i debiti non pagati, relativi alle ritenute previdenziali certificate, sono debiti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria: il rispetto delle regole concorsuali, infatti, vieta il pagamento dei debiti anteriori al di fuori della par condicio creditorum.

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Tribunale di Milano - Ufficio G.I.P. - 18 dicembre 2013, sent.

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