Domanda di concordato in bianco: natura abusiva e inammissibilità
11 Febbraio 2014
Il deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 l. fall , nello stesso giorno in cui è stata fissata l'udienza per l'esame dell'istruttoria prefallimentare è indice della volontà del debitore di impedire che possa dichiararsi il fallimento dei soci illimitatamente responsabili così da sottrarre i loro beni alla massa fallimentare. In ragione del solo deposito del ricorso in bianco e della sua contestuale pubblicazione presso il registro delle imprese il debitore consegue immediatamente, senza alcuna valutazione da parte del tribunale, l'anticipazione degli effetti di sospensione di tutti i pagamenti e di tutte le misure cautelari ed espropriative verso il ceto creditorio. I bilanci da depositare ex art. 161, comma 6, l. fall, sono quelli richiesti dall'art. 2217 del codice civile, e la loro mancanza contestualmente al deposito della domanda di concordato è causa di inammissibilità della stessa. |