Concordato: atti fraudolenti irrilevanti ex art. 173 possono rilevare a fini penali, ex art. 236

La Redazione
12 Febbraio 2014

Gli atti “fraudolenti” compiuti prima del deposito della domanda, seppur non debitamente segnalati né in ricorso né nella relazione dell'attestatore, ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta, non possono dirsi “occultati” dal ricorrente e quindi non possono rilevare ex art. 173 l. fall.

Gli atti “fraudolenti” compiuti prima del deposito della domanda, seppur non debitamente segnalati né in ricorso né nella relazione dell'attestatore, ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta, non possono dirsi “occultati” dal ricorrente e quindi non possono rilevare ex art. 173 l. fall. Tali atti possono comunque rilevare per gli aspetti penali e giustificare dunque la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, anche ai sensi dell'art. 236 l. fall., a prescindere dall'apertura e dall'esito della procedura concordataria.

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