Prededuzione per il credito dell’attestatore anche nel caso in cui al concordato, omologato, sia seguito il fallimento

La Redazione
13 Febbraio 2014

Il nesso di funzionalità, richiesto dall'art. 111 l. fall. per la concessione della prededuzione al credito del professionista che abbia assistito il debitore nella procedura concordataria, sussiste quando viene riscontrato un rapporto teleologico tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura unitamente a un interesse della massa dei creditori. Tale interesse deve essere valutato rispetto alla procedura di riferimento: il nesso di funzionalità è indicato dalla legge con riferimento alle procedure c.d. minori e va valutato tenendo conto dei risultati ottenuti nella procedura grazie all'opera del professionista.

Il nesso di funzionalità, richiesto dall'art. 111 l. fall. per la concessione della prededuzione al credito del professionista che abbia assistito il debitore nella procedura concordataria, sussiste quando viene riscontrato un rapporto teleologico tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura unitamente a un interesse della massa dei creditori. Tale interesse deve essere valutato rispetto alla procedura di riferimento: il nesso di funzionalità è indicato dalla legge con riferimento alle procedure c.d. minori e va valutato tenendo conto dei risultati ottenuti nella procedura grazie all'opera del professionista.

Il fatto che alla procedura concordataria sia seguita la dichiarazione di fallimento della società debitrice non costituisce un fatto impeditivo all'ammissione al passivo in prededuzione del credito del professionista che ha assistito la società, se la sua attività sia stata utile in quella procedura: l'omologazione del concordato costituisce un forte indizio circa l'utilità dell'opera del professionista per i creditori.

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