Bancarotta: nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto; operazioni dolose; concorso dell’extraneus
13 Febbraio 2014
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo ai fini della cui sussistenza non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successive fallimento: una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi, a prescindere dal collegamento eziologico e psicologico della condotta distrattiva con il fallimento, collegamenti necessari, ai sensi degli art. 40 e 43 c.p., solo tra la condotta e l'evento. L'evento del reatodi bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa dei creditori, data dalla sottrazione di beni posti a garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura dei reati.
Costituisce operazione dolosa di cui all'art. 223 l. fall. la costituzione di una società destinata “ab origine” ad essere un contenitore dei debiti fiscali, priva di risorse finanziarie per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, sicché l'evenienza normale è la precoce insolvenza e, quindi, il fallimento che ne consegue. Anche nel reato di bancarotta impropria è configurabile il concorso dell'”extraneus” nell'ipotesi di fallimento per effetto di operazioni dolose qualora lo stesso risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori. (Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del commercialista il quale - , partecipando, quale ideatore, sin dalla fase genetica delle operazioni di acquisizione e di ristrutturazione delle società, alla condotta di alterazione sistematica e costante delle scritture contabili volte ad impedire l'accertamento delle distrazioni e a non rendere possibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della società - era perfettamente consapevole dei rischi per le ragioni dei creditori derivanti dalle operazioni stesse). |