Concordato: obbligo di pagamento integrale del debito Iva, anche senza transazione fiscale

La Redazione
19 Febbraio 2014

L'art. 182-ter l. fall., nella parte in cui stabilisce che la proposta concordataria può prevedere esclusivamente un pagamento dilazionato dell'Iva, e non anche la falcidia, afferma un principio inderogabile, sia che il debitore abbia deciso di avvalersi della transazione fiscale, sia nel caso contrario.

L'art. 182-ter l. fall., nella parte in cui stabilisce che la proposta concordataria può prevedere esclusivamente un pagamento dilazionato dell'Iva, e non anche la falcidia, afferma un principio inderogabile, sia che il debitore abbia deciso di avvalersi della transazione fiscale, sia nel caso contrario.
La disposizione, infatti, ha natura sostanziale, attinente al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, e va applicata tassativamente a tutte le tipologie di concordato preventivo, anche nel caso in cui non sia previsto il ricorso alla transazione fiscale.

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