Cristallizzazione dello stato passivo e opposizione atti ai creditori

La Redazione
21 Febbraio 2014

Affinché la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un trasferimento di bene immobile, sia opponibile ai creditori del fallimento è necessario non solo che sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento, ma altresì che sia stata anche trascritta.

Affinché la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un trasferimento di bene immobile, sia opponibile ai creditori del fallimento è necessario non solo che sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento, ma altresì che sia stata anche trascritta.

Il patrimonio del fallito, in virtù del principio di cristallizzazione del passivo, è insensibile alle pretese dei soggetti che vantino titoli sorti in un'epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.

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