Preconcordato: stipula di nuovi contratti funzionali alla prosecuzione dell’attività quali atti di ordinaria amministrazione

La Redazione
21 Febbraio 2014

Nel corso di una procedura concordataria, devono essere considerati come atti di straordinaria amministrazione, e quindi soggetti ad autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall., quelli potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, all'esito di una valutazione in concreto, da compiersi caso per caso.

Nel corso di una procedura concordataria, devono essere considerati come atti di straordinaria amministrazione, e quindi soggetti ad autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall., quelli potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, all'esito di una valutazione in concreto, da compiersi caso per caso. La stipula di nuovi contratti, funzionali alla prosecuzione di appalto in corso d'esecuzione perché aventi marginalità positiva, può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione, tenuto conto anche del procedimento decisionale interno all'impresa, in merito all'approvazione dei contratti.

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