Concordato in continuità: compatibilità con l’affitto d’azienda e contenuto della relazione attestatrice

La Redazione
21 Febbraio 2014

Il presupposto del concordato in continuità, ex art. 186-bis l. fall., è la prosecuzione dell'attività di impresa, in capo all'imprenditore o a un terzo: la definizione normativa, che poggia sulla continuazione, non comprende l'ipotesi dell'affitto d'azienda, nella quale il rischio di impresa grava sull'affittuario, e non sui creditori concorsuali.

Il presupposto del concordato in continuità, ex art. 186-bis l. fall., è la prosecuzione dell'attività di impresa, in capo all'imprenditore o a un terzo: la definizione normativa, che poggia sulla continuazione, non comprende l'ipotesi dell'affitto d'azienda, nella quale il rischio di impresa grava sull'affittuario, e non sui creditori concorsuali.
Di conseguenza, il debitore che presenti una proposta di concordato in continuità con affitto d'azienda non può essere autorizzato al pagamento di crediti anteriori, ex art. 182-quinquies, né può invocare le previsioni dell'art. 186-bis in tema di prosecuzione dei contratti, essendo tali benefici riservati solo al debitore o alla società cessionaria conferitaria dell'azienda, o dei rami, che prosegua l'attività di impresa, assumendosene il rischio.

Nel concordato in continuità, il professionista è tenuto ad attestare, ex art. 186-bis, comma 2, l. fall., che la prosecuzione dell'attività d'impresa consente di soddisfare i creditori in misura maggiore di quanto deriverebbe dalla liquidazione concordataria dell'intero patrimonio. In mancanza di tale requisito, la proposta concordataria non può essere ammessa come in continuità, ma può essere ricondotta alla diversa categoria di concordato con garanzia.

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