Concordato in continuità: compatibilità con l’affitto d’azienda e contenuto della relazione attestatrice
21 Febbraio 2014
Il presupposto del concordato in continuità, ex art. 186-bis l. fall., è la prosecuzione dell'attività di impresa, in capo all'imprenditore o a un terzo: la definizione normativa, che poggia sulla continuazione, non comprende l'ipotesi dell'affitto d'azienda, nella quale il rischio di impresa grava sull'affittuario, e non sui creditori concorsuali. Nel concordato in continuità, il professionista è tenuto ad attestare, ex art. 186-bis, comma 2, l. fall., che la prosecuzione dell'attività d'impresa consente di soddisfare i creditori in misura maggiore di quanto deriverebbe dalla liquidazione concordataria dell'intero patrimonio. In mancanza di tale requisito, la proposta concordataria non può essere ammessa come in continuità, ma può essere ricondotta alla diversa categoria di concordato con garanzia. |