I crediti del professionista sono prededucibili solo se la sua attività è stata utile all’interesse dei creditori

La Redazione
25 Febbraio 2014

Perché il credito del professionista, sorto in occasione e in funzione di una procedura concorsuale, possa essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi di quanto dispone l'art. 111, comma 2, l. fall., è necessario che il pagamento di tale credito rientri negli interessi della massa e si configuri come utile alla gestione fallimentare.

Perché il credito del professionista, sorto in occasione e in funzione di una procedura concorsuale, possa essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi di quanto dispone l'art. 111, comma 2, l. fall., è necessario che il pagamento di tale credito rientri negli interessi della massa e si configuri come utile alla gestione fallimentare.
È onere del professionista provare che il credito sorto in occasione ed in funzione di una procedura concorsuale abbia avuto utilità per gli interessi della massa e, pertanto, i creditori ne abbiano tratto giovamento.

Il voto negativo dei creditori alla proposta di concordato (art. 177 l. fall) è sintomo che la procedura non abbia portato loro un'utilità tale da poterne determinare il positivo svolgimento con la soddisfazione del loro interesse in una sede concorsuale extrafallimentare. Pertanto il credito del professionista sorto in occasione di tale procedura non potrà essere rientrare tra i crediti da pagare in prededuzione ex art. 111 comma 2 l. fall.

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