Per l’estensione del fallimento di una s.r.l. alla sottostante società di fatto anche quest’ultima deve essere dichiarata insolvente

La Redazione
27 Febbraio 2014

In ipotesi di fallimento di una società di capitali che sia socia di una società di fatto, per l'estensione del fallimento a quest'ultima non si può prescindere dalla dichiarazione di insolvenza della società di persone di fatto e, quindi, dalla valutazione dei presupposti di fallibilità. L'art. 147 l. fall. detta, infatti, una unidirezionalità del fallimento dalla società al socio illimitatamente responsabile, che impedisce di operare in via ascendente dal fallimento del socio al fallimento della società.

In ipotesi di fallimento di una società di capitali che sia socia di una società di fatto, per l'estensione del fallimento a quest'ultima non si può prescindere dalla dichiarazione di insolvenza della società di persone di fatto e, quindi, dalla valutazione dei presupposti di fallibilità. L'art. 147 l. fall. detta, infatti, una unidirezionalità del fallimento dalla società al socio illimitatamente responsabile, che impedisce di operare in via ascendente dal fallimento del socio al fallimento della società.

Una volta individuati quegli elementi indiziari, idonei e sufficienti a dimostrare l'esistenza di una società di fatto, è ammissibile la dichiarazione di fallimento di questa nonché delle società di capitali illimitatamente responsabili che vi partecipino, anche se carenti delle formalità richieste dall'art. 2361 c.c. a tutela del ceto societario.

Il curatore è legittimato a richiedere il fallimento, ex art. 147 l. fall., successivamente alla dichiarazione di fallimento della società, non solo qualora individui dei soci occulti ma anche nell'ipotesi in cui vi siano dei soci palesi che per particolari vicende processuali non siano stati assoggettati al fallimento secondo le regole ordinarie.

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