Annullamento del concordato su istanza del commissario giudiziale e prededuzione dei compensi professionali

La Redazione
27 Febbraio 2014

I compensi a favore dei professionisti che hanno assistito la parte in un concordato preventivo poi annullato su istanza del commissario giudiziale, ex art. 186 l. fall., vanno liquidati in prededuzione nel successivo fallimento, in quanto l'iniziativa del commissario giudiziale, finalizzata a un possibile esercizio di azioni risarcitorie, ha generato debiti di massa.

I compensi a favore dei professionisti che hanno assistito la parte in un concordato preventivo poi annullato su istanza del commissario giudiziale, ex art. 186 l. fall., vanno liquidati in prededuzione nel successivo fallimento, in quanto l'iniziativa del commissario giudiziale, finalizzata a un possibile esercizio di azioni risarcitorie, ha generato debiti di massa.

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