Proposta concordataria con falcidia del creditore ipotecario e valutazione della soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria
03 Marzo 2014
L'attestatore che, operando un confronto, ai fini dell'art. 160 comma 2, l. fall., tra la soddisfazione falcidiata del creditore munito di ipoteca nella proposta concordataria e la soddisfazione che si avrebbe in caso di liquidazione del bene, è tenuto a valutare, come parametro di soddisfazione, l'intero valore dei beni, a nulla rilevando che essi siano oggetto di contratti preliminari di compravendita. Ai fini dell'esecuzione di un contratto preliminare, sia in sede concordataria che in sede fallimentare, non può trovare applicazione l'art. 108, comma 2, l. fall., in ragione del carattere non coattivo della vendita del bene operata con la stipula del contratto definitivo. Ne consegue che le ipoteche iscritte sul bene non possono essere cancellate e il creditore ipotecario conserva il diritto di far espropriare il bene, al fine di potersi soddisfare in sede di liquidazione sul valore pieno dello stesso. |