Liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel preconcordato

La Redazione
06 Marzo 2014

L'art. 5, d. m. n. 30/2012, regola le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l. fall., ma nulla dispone in merito al commissario incaricato nella fase anteriore all'ammissione della procedura, ex art. 161, comma 6, l. fall.

L'art. 5, d. m. n. 30/2012, regola le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l. fall., ma nulla dispone in merito al commissario incaricato nella fase anteriore all'ammissione della procedura, ex art. 161, comma 6, l. fall.
Spetta, pertanto, al tribunale la liquidazione del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte nella fase di preconcordato, da individuarsi esclusivamente sulla base del passivo, così come determinato dal debitore e comprovato nel suo ammontare dall'elenco nominativo dei creditori predisposto dalla società istante.

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