Imprenditore agricolo e non assoggettabilità al fallimento

La Redazione
10 Marzo 2014

Il carattere agrario di un'attività trova la sua ragione giustificatrice nel collegamento con il ciclo biologico, indipendentemente dal ruolo svolto in tale ciclo dal fattore terra.

Il carattere agrario di un'attività trova la sua ragione giustificatrice nel collegamento con il ciclo biologico, indipendentemente dal ruolo svolto in tale ciclo dal fattore terra.
Devono pertanto considerarsi agricoli, e quindi esclusi dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 1 comma 1 l. fall.), non solo tutte le attività che utilizzano o anche solo possono utilizzare un fondo, ma anche quelle che mirano a curare o sviluppare anche una sola fase del ciclo biologico, animale o vegetale.

Incombe sul ricorrente la prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione fallimento, tra cui anche la qualifica di imprenditore commerciale del debitore.

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