Inammissibilità del concordato per atti in frode consistenti nel depauperamento del patrimonio

La Redazione
11 Marzo 2014

L'emersione, in sede di valutazione della domanda di concordato ai fini dell'ammissione, di atti fraudolenti che, se conosciuti dopo, potrebbero dar luogo alla revoca ex art. 173 l. fall., determina l'inammissibilità della proposta, se tali atti sono rilevanti e determinanti.

L'emersione, in sede di valutazione della domanda di concordato ai fini dell'ammissione, di atti fraudolenti che, se conosciuti dopo, potrebbero dar luogo alla revoca ex art. 173 l. fall., determina l'inammissibilità della proposta, se tali atti sono rilevanti e determinanti.

Non ogni atto depauperativo del patrimonio compiuto dal debitore dà luogo alla revoca dell'ammissione al concordato, ex art. 173 l. fall., ma solo quegli atti che hanno determinato, o hanno causalmente concorso a determinare, il dissesto nelle sue attuali dimensioni e che, pertanto, presentino un'incidenza attuale sulla posizione dei creditori, in merito all'alterazione della possibilità di soddisfacimento.

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