Preconcordato: inammissibile lo scioglimento di contratti pendenti, ex art. 169-bis, in assenza di un piano concordatario dettagliato

La Redazione
11 Marzo 2014

In una procedura di concordato in bianco può essere autorizzata la sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, ex art. 169-bis l. fall., anche senza instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis, ove il Tribunale ritenga sufficienti le informazioni fornite dalla società ricorrente, attesa la natura ad effetti provvisori del provvedimento.

In una procedura di concordato in bianco può essere autorizzata la sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, ex art. 169-bis l. fall., anche senza instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis, ove il Tribunale ritenga sufficienti le informazioni fornite dalla società ricorrente, attesa la natura ad effetti provvisori del provvedimento.

Lo scioglimento dei contratti pendenti nella fase di preconcordato è ammissibile soltanto in presenza di un piano e di una proposta concordataria dettagliati, che consentano al Tribunale di valutare tutti gli interessi coinvolti.
Lo scioglimento di un contratto pendente, ex art. 169-bis l. fall., costituisce un elemento del piano concordatario e deve essere valutato unitamente al progetto predisposto dal debitore per il superamento della crisi.

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