Preconcordato: inammissibile lo scioglimento di contratti pendenti, ex art. 169-bis, in assenza di un piano concordatario dettagliato
11 Marzo 2014
In una procedura di concordato in bianco può essere autorizzata la sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, ex art. 169-bis l. fall., anche senza instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis, ove il Tribunale ritenga sufficienti le informazioni fornite dalla società ricorrente, attesa la natura ad effetti provvisori del provvedimento. Lo scioglimento dei contratti pendenti nella fase di preconcordato è ammissibile soltanto in presenza di un piano e di una proposta concordataria dettagliati, che consentano al Tribunale di valutare tutti gli interessi coinvolti. |