Inammissibile il piano concordatario che preveda tempi di realizzazione troppo lunghi

La Redazione
14 Marzo 2014

Un piano concordatario che richieda termini eccessivi per la sua realizzazione è da giudicarsi inammissibile. Questo in quanto va contro il principio di ragionevole durata delle procedure concorsuali, che secondo quanto stabilito dalla legge Pinto (l. n. 89/2001) è da individuarsi in sei anni, ed in quanto un suo protrarsi per dei termini eccessivamente lunghi comporterebbe una compromissione dei diritti dei creditori oltre quanto sia necessario per le finalità della procedura stessa.

Un piano concordatario che richieda termini eccessivi per la sua realizzazione è da giudicarsi inammissibile. Questo in quanto va contro il principio di ragionevole durata delle procedure concorsuali, che secondo quanto stabilito dalla legge Pinto (l. n. 89/2001) è da individuarsi in sei anni, ed in quanto un suo protrarsi per dei termini eccessivamente lunghi comporterebbe una compromissione dei diritti dei creditori oltre quanto sia necessario per le finalità della procedura stessa.

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