Inammissibilità del concordato per pagamenti non autorizzati e abuso del diritto da parte del debitore

La Redazione
14 Marzo 2014

Deve essere dichiarata inammissibile, ex art. 162 l. fall., la proposta di concordato preventivo in presenza di un uso abusivo e distorto, da parte del debitore, dello strumento concordatario, concretizzatosi nel compimento di atti non autorizzati dal G.D. (Nella specie, il debitore ha effettuato pagamenti di debiti chirografari e/o privilegiati per prestazioni anteriori, senza autorizzazione del tribunale e in assenza dei presupposti di legge).

Deve essere dichiarata inammissibile, ex art. 162 l. fall., la proposta di concordato preventivo in presenza di un uso abusivo e distorto, da parte del debitore, dello strumento concordatario, concretizzatosi nel compimento di atti non autorizzati dal G.D. (Nella specie, il debitore ha effettuato pagamenti di debiti chirografari e/o privilegiati per prestazioni anteriori, senza autorizzazione del tribunale e in assenza dei presupposti di legge).

In presenza di un comportamento del debitore che giustificherebbe, a procedura concordataria aperta, la revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall., deve procedersi all'immediato arresto della procedura, mediante dichiarazione di inammissibilità ex art. 162 l. fall.

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