Inammissibilità del concordato per pagamenti non autorizzati e abuso del diritto da parte del debitore
14 Marzo 2014
Deve essere dichiarata inammissibile, ex art. 162 l. fall., la proposta di concordato preventivo in presenza di un uso abusivo e distorto, da parte del debitore, dello strumento concordatario, concretizzatosi nel compimento di atti non autorizzati dal G.D. (Nella specie, il debitore ha effettuato pagamenti di debiti chirografari e/o privilegiati per prestazioni anteriori, senza autorizzazione del tribunale e in assenza dei presupposti di legge). In presenza di un comportamento del debitore che giustificherebbe, a procedura concordataria aperta, la revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall., deve procedersi all'immediato arresto della procedura, mediante dichiarazione di inammissibilità ex art. 162 l. fall.
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