I creditori di un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria e poi tornata in bonis non possono chiederne il fallimento

La Redazione
14 Marzo 2014

Dopo la chiusura di una procedura concorsuale, i creditori possono agire liberamente, ex art. 120 l. fall., nei confronti della società tornata in bonis, con le forme e modalità della cognizione ordinaria, o attraverso l'esercizio di azioni esecutive e cautelari, ma non possono richiederne il fallimento, in applicazione del principio di universalità delle procedure concorsuali. (Nella specie, i creditori di un'impresa in amministrazione straordinaria e poi tornata in bonis, ne chiedevano il fallimento per il pagamento degli interessi maturati negli anni in cui l'impresa è stata sottoposta alla procedura concorsuale. Il Giudice, pur qualificando i crediti per interessi come anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria, perché accessori ai crediti insinuati al passivo di tale procedura, ha rigettato la domanda di fallimento).

Dopo la chiusura di una procedura concorsuale, i creditori possono agire liberamente, ex art. 120 l. fall., nei confronti della società tornata in bonis, con le forme e modalità della cognizione ordinaria, o attraverso l'esercizio di azioni esecutive e cautelari, ma non possono richiederne il fallimento, in applicazione del principio di universalità delle procedure concorsuali. (Nella specie, i creditori di un'impresa in amministrazione straordinaria e poi tornata in bonis, ne chiedevano il fallimento per il pagamento degli interessi maturati negli anni in cui l'impresa è stata sottoposta alla procedura concorsuale. Il Giudice, pur qualificando i crediti per interessi come anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria, perché accessori ai crediti insinuati al passivo di tale procedura, ha rigettato la domanda di fallimento).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.