I creditori di un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria e poi tornata in bonis non possono chiederne il fallimento
14 Marzo 2014
Dopo la chiusura di una procedura concorsuale, i creditori possono agire liberamente, ex art. 120 l. fall., nei confronti della società tornata in bonis, con le forme e modalità della cognizione ordinaria, o attraverso l'esercizio di azioni esecutive e cautelari, ma non possono richiederne il fallimento, in applicazione del principio di universalità delle procedure concorsuali. (Nella specie, i creditori di un'impresa in amministrazione straordinaria e poi tornata in bonis, ne chiedevano il fallimento per il pagamento degli interessi maturati negli anni in cui l'impresa è stata sottoposta alla procedura concorsuale. Il Giudice, pur qualificando i crediti per interessi come anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria, perché accessori ai crediti insinuati al passivo di tale procedura, ha rigettato la domanda di fallimento). |