La domanda di preconcordato sprovvista dei bilanci è irrituale: va dichiarata inammissibile, senza contraddittorio con il debitore

La Redazione
01 Aprile 2014

La domanda di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., sprovvista dei documenti obbligatori, quali i bilanci degli ultimi tre esercizi, non è rituale e va dichiarata inammissibile anche senza instaurazione del contraddittorio con il debitore ricorrente.

La domanda di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., sprovvista dei documenti obbligatori, quali i bilanci degli ultimi tre esercizi, non è rituale e va dichiarata inammissibile anche senza instaurazione del contraddittorio con il debitore ricorrente.
La necessità di fissare l'udienza prevista dall'art. 162, comma 2, l. fall. è limitata alle ipotesi in cui la domanda di concordato sia accompagnata da tutti i documenti previsti dall'art. 161, comma 2, o ai casi in cui il procedimento sia stato aperto con la presentazione e pubblicazione nel Registro delle imprese di una rituale domanda ex art. 161, comma 6, l. fall.

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