Proposta di concordato fallimentare mediante assunzione e assegnazione all’assuntore delle somme accantonate per i creditori irreperibili

La Redazione
10 Aprile 2014

Le somme depositate su libretto postale giudiziario, accantonate per i creditori irreperibili di un fallimento, possono essere assegnate al terzo proponente di un concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l. fall..: all'assuntore, infatti, sono trasferiti tutti i beni del fallito, con l'obbligo di tenere a disposizione degli aventi diritto le somme depositate nei libretti, fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto al versamento delle suddette somme.

Le somme depositate su libretto postale giudiziario, accantonate per i creditori irreperibili di un fallimento, possono essere assegnate al terzo proponente di un concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l. fall.: all'assuntore, infatti, sono trasferiti tutti i beni del fallito, con l'obbligo di tenere a disposizione degli aventi diritto le somme depositate nei libretti, fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto al versamento delle suddette somme.

Nel concordato fallimentare non può essere applicato, neanche in via analogica, l'art. 117 l. fall., con la conseguenza che l'eventuale acquisizione, entro cinque anni dalla definizione del procedimento, delle somme depositate sul libretto, da parte del Fondo di giustizia, ex art. 2, d.l. 143/2008, pregiudicherebbe il diritto di credito dei creditori irreperibili, soggetto a prescrizione decennale.

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