Domanda di risoluzione del concordato: decorrenza del termine

La Redazione
16 Aprile 2014

Il termine annuale per la proposizione della domanda di risoluzione di un concordato preventivo liquidatorio decorre dalla conclusione delle operazioni di liquidazione soltanto se la proposta omologata non indichi un termine preciso per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie. Trattasi di un termine di decadenza che non ammette interruzione o sospensione.

Il termine annuale per la proposizione della domanda di risoluzione di un concordato preventivo liquidatorio decorre dalla conclusione delle operazioni di liquidazione soltanto se la proposta omologata non indichi un termine preciso per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie. Trattasi di un termine di decadenza che non ammette interruzione o sospensione.
I provvedimenti adottati dal G.D. nella fase post omologa possono assumere valenza esecutiva od il carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti ed i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata. Pertanto, tali provvedimenti non incidono sul dies a quo del decorso del citato termine annuale.

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