Non prededucibile il finanziamento stipulato dopo l’apertura della procedura concordataria
23 Aprile 2014
Il credito relativo alla somma concessa ad un'impresa ammessa al concordato preventivo per l'anticipo delle spese di procedura non è prededucibile: il relativo contratto di finanziamento non rientra, infatti, né nella fattispecie dei finanziamenti c.d. ponte, di cui all'art. 182-quater, comma 2, l. fall., né in quella dei finanziamenti c.d. interinali, previsti dall'art. 182-quinquies l. fall. |