Istanza di restituzione dei beni mobili ex art. 87-bis e poteri del giudice delegato

La Redazione
28 Aprile 2014

Requisito imprescindibile per l'accoglimento della richiesta, da parte del giudice delegato, di restituzione di beni mobili ex art. 87-bis l. fall. è il consenso da parte sia del curatore che del comitato dei creditori, il quale può essere nominato anche provvisoriamente per esprimersi sulla richiesta. In carenza di tale consenso il giudice delegato non ha alcun potere di accogliere l'istanza in esame, egli infatti ha la sola facoltà di dissentire in caso di consenso da parte del comitato dei creditori e del curatore.

Requisito imprescindibile per l'accoglimento della richiesta, da parte del giudice delegato, di restituzione di beni mobili ex art. 87-bis l. fall. è il consenso da parte sia del curatore che del comitato dei creditori, il quale può essere nominato anche provvisoriamente per esprimersi sulla richiesta. In carenza di tale consenso il giudice delegato non ha alcun potere di accogliere l'istanza in esame, egli infatti ha la sola facoltà di dissentire in caso di consenso da parte del comitato dei creditori e del curatore.

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