La proposta concordataria deve contenere anche la descrizione di eventuali condotte simulatorie
13 Giugno 2014
Nella proposta di concordato devono essere rappresentate anche quelle condotte, pur risalenti nel tempo, ma che abbiano integrato gli elementi fondanti per un'azione di responsabilità, quali condotte simulatorie o dissimulatorie. In quanto la mancata informazione in merito comporterebbe una distorta rappresentazione della reale situazione societaria e pregiudicherebbe il consenso informato dei creditori sulla proposta stessa. Legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall. è, anche, “qualunque interessato”. In tale espressione vi rientrano indubbiamente i sindaci nonché gli amministratori di società, in capo ai quali sussiste l'interesse a rimuovere gli effetti che possano riflettersi a loro danno dalla sentenza dichiarativa di fallimento, quali ad esempio eventuali reati di bancarotta aventi come presupposto proprio la sentenza dichiarativa di fallimento. |