Infondata l’opposizione del creditore surrogato per far valere una diversa posizione del creditore originario
07 Luglio 2014
Se il creditore originario è stato ammesso allo stato passivo in via chirografaria con provvedimento ormai definitivo e non più modificabile, il creditore surrogato può subentrare esclusivamente nella stessa posizione del creditore originario. L'opposizione all'ammissione allo stato passivo, proposta dal creditore surrogato, per far valere una collocazione di rango più favorevole e diversa rispetto a quella attribuita al creditore originario ammesso al passivo, è infondata in quanto destituita nel suo fondamento dovendo il creditore che intervenga in via surrogatoria trovarsi nella medesima posizione del creditore originario. L'art. 9, comma 5, d.l.gs n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), prevede l'applicabilità di un privilegio finalizzato a dare un sostegno alle imprese secondo gli scopi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tale norma ha natura eccezionale e pertanto non è possibile una sua applicazione analogica, trattandosi di attribuzione di un privilegio avente carattere jus singulare.
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