Non ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio con cessione parziale dei beni

La Redazione
30 Luglio 2014

L'istituto del concordato preventivo costituisce certamente deroga all'art. 2740 c.c., ma nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa normativa.

L'istituto del concordato preventivo costituisce certamente deroga all'art. 2740 c.c., ma nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa normativa. La diversa configurazione dell'art. 160 l. fall. dopo la riforma, che non fa più riferimento alla totalità dei beni dell'imprenditore, non modifica quella che è storicamente la caratteristica fondamentale del concordato liquidatorio, ossia la soddisfazione dei creditori attraverso la cessione di tutti i beni; qualora la normativa che ha riformato nel tempo l'istituto del concordato preventivo avesse inteso modificare questo principio fondante, lo avrebbe previsto esplicitamente. Solo la messa a disposizione di tutti i beni può realizzare l'equilibrio tra l'esigenza dell'impresa di uscire dalla crisi e le legittime aspettative dei creditori.

La previsione della novella di cui al nuovo 186 - bis l. fall. che pacificamente prevede la possibilità di una prosecuzione della attività di impresa con parziale cessione dei beni costituisce deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c. ed è espressione della volontà ispiratrice della riforma di conservazione del “valore impresa”; il fatto che sia stato necessario prevedere esplicitamente nella norma la possibilità di cessione parziale conferma inequivocabilmente che il principio generale è quello della cessione totale dei beni.

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