Concordato e attestazione speciale ex art. 182-quinquies: nuova finanza e linee di credito c.d. autoliquidanti

La Redazione
03 Settembre 2014

La presenza di crediti documentari e di lettere di credito già emesse dalle banche a favore dell'impresa in precedenza affidata, e che presenti ricorso al concordato preventivo, non implica di per se la disponibilità da parte della società della merce viaggiante per cui la consegna delle lettere di vettura può essere intesa come nuova finanza funzionale al concordato in continuità.

La presenza di crediti documentari e di lettere di credito già emesse dalle banche a favore dell'impresa in precedenza affidata, e che presenti ricorso al concordato preventivo, non implica di per se la disponibilità da parte della società della merce viaggiante per cui la consegna delle lettere di vettura può essere intesa come nuova finanza funzionale al concordato in continuità.

La prededuzione non può estendersi in nessun caso ai crediti bancari per le obbligazioni già adempiute dalle banche emittenti le lettere di credito e rispetto alle quali il sistema bancario abbia già consegnato all'impresa i documenti rappresentativi della merce anteriormente alla pubblicazione del deposito della domanda di concordato preventivo.

La disposizione contenuta nell'art. 182-quinquies l.fall., secondo la quale l'attestatore deve verificare l'intero fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione del concordato preventivo deve limitarsi ad un arco temporale più ristretto e che sia fisiologico all'estinzione della nuova finanza che l'impresa è autorizzata a contrarre e che pertanto l'attestatore potrà limitarsi ad accertare il fabbisogno finanziario per il solo arco temporale che intercorre sino all'estinzione dei finanziamenti.

Il mantenimento delle linee di credito c.d. autoliquidanti destinati allo smobilizzo dei crediti commerciali dell'impresa deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione, rientrando tra le attività di ordinaria gestione che appartengono ai poteri dell'imprenditore pur nella fase concordataria, per cui l'eventuale domanda a contrarre tale forma di sostegno finanziario già preesistente al concordato preventivo non è oggetto di autorizzazione.

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