Ammissione dei crediti nel concordato e legittimazione al voto dei creditori: poteri del giudice e del tribunale

La Redazione
02 Ottobre 2014

In capo al giudice delegato sussiste, ex art. 176 l. fall., il potere di individuare, sulla base dell'elenco dei creditori, previa verifica del commissario giudiziale, quali creditori siano legittimati al voto sulla proposta concordataria nonché gli importi dei loro crediti. Tale potere discrezionale in capo al giudice delegato è esercitabile d'ufficio: non è infatti necessario che vi siano delle contestazioni da parte dei creditori e/o debitori, è sufficiente che nel corso dell'adunanza, ovvero a seguito di segnalazione da parte del commissario, siano sorte questioni riguardanti l'ammontare dei crediti e l'esistenza di cause di prelazione.

In capo al giudice delegato sussiste, ex art. 176 l. fall., il potere di individuare, sulla base dell'elenco dei creditori, previa verifica del commissario giudiziale, quali creditori siano legittimati al voto sulla proposta concordataria nonché gli importi dei loro crediti. Tale potere discrezionale in capo al giudice delegato è esercitabile d'ufficio: non è infatti necessario che vi siano delle contestazioni da parte dei creditori e/o debitori, è sufficiente che nel corso dell'adunanza, ovvero a seguito di segnalazione da parte del commissario, siano sorte questioni riguardanti l'ammontare dei crediti e l'esistenza di cause di prelazione.
Parimenti, in sede di omologazione il Tribunale, nel verificare la regolarità della votazione e la formazione delle maggioranze, può valutare anche la sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, per quanto già vagliata dal commissario giudiziale, ex art. 171, ed eventualmente dal giudice delegato, ex art. 176.

Ai fini del computo delle maggioranze, i crediti costituiti dall'aggio per la riscossione e l'eventuale esecuzione esattoriale non possono considerarsi concorsuali se l'attività svolta dal concessionario abbia avuto inizio in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento del contribuente. Perché possano avere natura concorsuale è necessario che l'attività del concessionario sia stata intrapresa e conclusa prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, ciò nel rispetto del principio di cristallizzazione del passivo; tale principio può trovare applicazione anche nell'ambito del concordato preventivo.

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