La disciplina dei crediti sorti in ragione o in funzione di amministrazione straordinaria

La Redazione
06 Ottobre 2014

I crediti sorti in ragione dell'attività inerente all'accesso della procedura di amministrazione straordinaria non possono assumere il rango di crediti prededucibili ex art. 111 l. fall. in quanto tale norma limita il trattamento in prededuzione ai soli crediti per i quali la legge lo prevede espressamente ovvero quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali “di cui alla presente legge”, ossia la legge fallimentare.

I crediti sorti in ragione dell'attività inerente all'accesso della procedura di amministrazione straordinaria non possono assumere il rango di crediti prededucibili ex art. 111 l. fall. in quanto tale norma limita il trattamento in prededuzione ai soli crediti per i quali la legge lo prevede espressamente ovvero quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali “di cui alla presente legge”, ossia la legge fallimentare.
La procedura di amministrazione straordinaria fa riferimento ad una differente disciplina: il D.lgs. n. 270/99, che all'art. 20 sancisce il trattamento della prededuzione non compatibile con quanto indicato all'art. 111 l. fall.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio avente natura impugnatoria, pertanto vige il principio dell'immutabilità della domanda il quale impedisce che siano prese in considerazione questioni dedotte in quella fase dall'opponente, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

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