Concordato, divieto di pagamento delle prime rate di un debito erariale anteriore

La Redazione
09 Ottobre 2014

Dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum. Tale principio può essere derogato solo da regole ricavate dallo stesso sottosistema normativo, mentre devono ritenersi inammissibili eccezioni discendenti da norme che disciplinano istituti generali estranei alla procedura concordataria.

Dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum. Tale principio può essere derogato solo da regole ricavate dallo stesso sottosistema normativo, mentre devono ritenersi inammissibili eccezioni discendenti da norme che disciplinano istituti generali estranei alla procedura concordataria.
Il raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del credito tributario e previdenziale anteriore non determina ex se l'obbligo di immediato pagamento ante omologa delle rate del piano, e non può, pertanto, essere autorizzato il pagamento delle prime rate di un debito erariale, al di fuori del concorso.

Sullo stesso argomento, contra, leggi anche:
Tribunale di Monza - 25 luglio 2014

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