L’operazione economica elusiva è soggetta a revocatoria fallimentare

La Redazione
16 Ottobre 2014

Se la somma mutuata viene utilizzata per estinguere un preesistente debito nei confronti dello stesso istituto mutuante è posto in essere un procedimento indiretto anormalmente solutorio che persegue uno scopo estraneo rispetto alle sue finalità tipiche dando luogo ad un pagamento anormale revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.

Se la somma mutuata viene utilizzata per estinguere un preesistente debito nei confronti dello stesso istituto mutuante è posto in essere un procedimento indiretto anormalmente solutorio che persegue uno scopo estraneo rispetto alle sue finalità tipiche dando luogo ad un pagamento anormale revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.

L'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare effettiva disponibilità economica nel mutuatario deve definirsi un negozio indiretto, il quale configura un mezzo anormale di pagamento, così che qualora sussistano i presupposti, può essere revocato ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.

La conoscenza dello stato di insolvenza, richiesta per l'azione revocatoria fallimentare, è presunta salvo prova contraria che deve essere fornita dal soggetto convenuto in revocatoria.

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