Concordato: qualificazione della continuità aziendale e affitto d’azienda

La Redazione
17 Ottobre 2014

Poiché il piano concordatario prende avvio non dalla data di ammissione del debitore alla procedura bensì dalla successiva omologazione, per qualificare un concordato come in continuità occorre fare riferimento alla gestione dell'azienda, che deve essere in esercizio, nella fase di attuazione ed esecuzione del piano.

Poiché il piano concordatario prende avvio non dalla data di ammissione del debitore alla procedura bensì dalla successiva omologazione, per qualificare un concordato come in continuità occorre fare riferimento alla gestione dell'azienda, che deve essere in esercizio, nella fase di attuazione ed esecuzione del piano.
Pertanto, ai fini qualificatori della natura del concordato appare non decisiva l'eventuale prosecuzione dell'azienda nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e l'omologazione, se tale gestione non è prevista dal piano anche nella successiva fase attuativa.

Non può qualificarsi come con continuità aziendale un piano che preveda la cessione dell'azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione, perché in tal caso non vi è spazio per alcun esercizio dell'azienda da parte del debitore nella fase esecutiva del concordato, né alcun rischio di impresa gravante sui creditori sociali.

Devono essere escluse dal novero della continuità aziendale tutte le ipotesi di concordato preventivo caratterizzate dalla presenza di un contratto di affitto d'azienda, in quanto viene a mancare la caratteristica necessaria della fattispecie concordataria di cui all'art. 186-bis l. fall. che il legislatore ha individuato, appunto, nella prosecuzione dell'attività portata avanti dal debitore.
In conclusione, un concordato può essere ricondotto all'istituto di cui all'art. 186-bis l. fall. quando il debitore prosegua nell'esercizio dell'impresa dopo l'omologazione: in via temporanea, perché in vista di una cessione, anche eventualmente preceduta dall'affitto purchè lo stesso intervenga dopo un periodo di gestione da parte del debitore, o in via definitiva perché in prosecuzione diretta in vista di un risanamento.

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