Concordato: qualificazione della continuità aziendale e affitto d’azienda
17 Ottobre 2014
Poiché il piano concordatario prende avvio non dalla data di ammissione del debitore alla procedura bensì dalla successiva omologazione, per qualificare un concordato come in continuità occorre fare riferimento alla gestione dell'azienda, che deve essere in esercizio, nella fase di attuazione ed esecuzione del piano. Non può qualificarsi come con continuità aziendale un piano che preveda la cessione dell'azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione, perché in tal caso non vi è spazio per alcun esercizio dell'azienda da parte del debitore nella fase esecutiva del concordato, né alcun rischio di impresa gravante sui creditori sociali. Devono essere escluse dal novero della continuità aziendale tutte le ipotesi di concordato preventivo caratterizzate dalla presenza di un contratto di affitto d'azienda, in quanto viene a mancare la caratteristica necessaria della fattispecie concordataria di cui all'art. 186-bis l. fall. che il legislatore ha individuato, appunto, nella prosecuzione dell'attività portata avanti dal debitore. |