Preconcordato: liquidazione del compenso del precommissario

La Redazione
21 Ottobre 2014

L'incarico svolto dal precommissario giudiziale, ex art. 161, comma 6, l. fall., nel suo complesso equivale a circa un quinto di quello svolto dal commissario incaricato ex art. 163 l. fall. e il suo compenso va, quindi, liquidato dal Tribunale, in via equitativa, sulla base del passivo dichiarato dal ricorrente, nella misura del 20% di quanto spetterebbe al commissario.

L'incarico svolto dal precommissario giudiziale, ex art. 161, comma 6, l. fall., nel suo complesso equivale a circa un quinto di quello svolto dal commissario incaricato ex art. 163 l. fall. e il suo compenso va, quindi, liquidato dal Tribunale, in via equitativa, sulla base del passivo dichiarato dal ricorrente, nella misura del 20% di quanto spetterebbe al commissario.
Spetta, infatti, al tribunale la liquidazione del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte nella fase di preconcordato, atteso che l'art. 5, d.m. n. 140/2012, regola le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l. fall., ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al precommissario, incaricato nella fase anteriore all'ammissione delle procedura, ex art. 161, comma 6, l. fall.

In senso conforme vedi anche:
Tribunale di Roma - 27 febbraio 2014

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