Preconcordato, risoluzione consensuale di contratti di appalto e compensazione di reciproci debiti/crediti
22 Ottobre 2014
In pendenza di concordato con riserva, la risoluzione consensuale dei contratti di appalto e subappalto in essere tra la debitrice ed una società terza deve essere considerata attività di straordinaria amministrazione urgente ed utile per i creditori. La compensazione di reciproci debiti e crediti tra il debitore ed il terzo aventi radice causale anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, opera ex lege, in quanto costituisce un effetto legale della coesistenza di reciproci debiti e crediti ante-ricorso e pertanto, non richiede alcuna autorizzazione da parte del Tribunale. (Fattispecie relativa ad un concordato con riserva nell'ambito del quale la debitrice aveva stipulato un contratto di affitto con preliminare di acquisto di ramo di azienda, finalizzato a far sì che, in pendenza di procedura, l'attività di impresa venisse svolta da un'affittuaria dotata dei mezzi necessari allo scopo. In tale contesto la risoluzione dei contratti di appalto e subappalto stipulati tra la debitrice e la sua committente era volta a far sì che tali rapporti potessero essere stipulati direttamente dall'affittuaria; la compensazione dei reciproci debiti e crediti tra debitrice e committente era finalizzata a “chiudere” i rapporti connessi ai contratti di appalto e subappalto risolti). |