Fallimento e sospensione del contratto di leasing

La Redazione
31 Ottobre 2014

Fino al momento in cui il curatore non eserciti il suo diritto di opzione concessogli dall'art. 72 l. fall. l'esecuzione del contratto di leasing è sospesa e in capo al contraente in bonis non sorge alcun credito poichè la sospensione del contratto è un effetto di legge e non integra alcuna condotta illecita da parte del curatore.

Fino al momento in cui il curatore non eserciti il suo diritto di opzione concessogli dall'art. 72 l. fall. l'esecuzione del contratto di leasing è sospesa e in capo al contraente in bonis non sorge alcun credito poichè la sospensione del contratto è un effetto di legge e non integra alcuna condotta illecita da parte del curatore.
Il contraente in bonis che voglia conoscere la decisione del curatore circa lo scioglimento ovvero la prosecuzione del contratto, come disciplinato dall'art. 72 l. fall. ha l'onere di attivare la procedura prevista al secondo comma del citato articolo.

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