Fallimento e sospensione del contratto di leasing
31 Ottobre 2014
Fino al momento in cui il curatore non eserciti il suo diritto di opzione concessogli dall'art. 72 l. fall. l'esecuzione del contratto di leasing è sospesa e in capo al contraente in bonis non sorge alcun credito poichè la sospensione del contratto è un effetto di legge e non integra alcuna condotta illecita da parte del curatore. |