Decreto di concessione dei termini e doveri del debitore. Deroga al divieto di pagamento dei debiti anteriori
31 Ottobre 2014
Il provvedimento con cui il Giudice concede i termini ex art. 161, comma 6, l. fall. non è oggetto di valutazione discrezionale, pertanto il soggetto in crisi che abbia depositato il ricorso di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall. e che abbia valutato con serietà di averne i requisiti, è tenuto ad attivarsi immediatamente al fine di procedere alla predisposizione del piano e della proposta senza dover attendere che il Tribunale emetta il decreto di concessione dei termini. L'art. 182 quinquies, comma 4 l. fall. ha introdotto una deroga al principio generale del divieto di pagamento dei debiti pregressi, ma perché tale deroga operi è necessario che sussistano i presupposti formali e sostanziali richiesti dallo stesso articolo: se tali presupposti non sussistono trova applicazione la regola generale del divieto di pagamento dei crediti anteriori in ottemperanza alla par condicio creditorum. Qualora si facesse decorrere il termine per il deposito della domanda concordataria e del piano dalla comunicazione del decreto del Tribunale, verrebbe in essere una dilatazione temporale dell'effetto protettivo previsto dall'art. 168 l. fall., che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, in pregiudizio dei creditori e per causa loro non imputabile. |