Il lavoratore è l’unico legittimato a chiedere l’intervento del Fondo di garanzia

La Redazione
03 Novembre 2014

Il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per l'insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi 3 mesi. Una volta accertato il credito, nonché i relativi accessori mediante l'ammissione allo stato passivo, viene così a realizzarsi un accollo cumulativo ex lege, per cui il Fondo di Garanzia assume in via solidale (e sussidiaria) la stessa obbligazione retributiva del datore di lavoro, da questo non adempiuta.

Il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per l'insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi 3 mesi. Una volta accertato il credito, nonché i relativi accessori mediante l'ammissione allo stato passivo, viene così a realizzarsi un accollo cumulativo ex lege, per cui il Fondo di Garanzia assume in via solidale (e sussidiaria) la stessa obbligazione retributiva del datore di lavoro, da questo non adempiuta.

Il lavoratore, come chiaramente esprime l'art. 2, L. 297/82, è l'unico soggetto legittimato a dimostrare che esistano le condizioni di legge per l'ammissione al Fondo di garanzia, il quale deve provare la cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento posto in essere dal debitore – datore di lavoro, nonché lo stato d'insolvenza in cui versa quest'ultimo. Per tale prova il creditore utilizza la presunzione legale dell'apertura del fallimento, della liquidazione coatta ovvero del concordato preventivo. Il curatore, così come il datore di lavoro, non hanno alcun onere di attivazione ovvero di verifica dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

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