Uso improprio dell’istituto del concordato con riserva

La Redazione
12 Novembre 2014

L'aver omesso di comunicare, in particolare ai creditori, il trasferimento della sede legale della società, avvenuto nelle more di un procedimento prefallimentare, durante il quale è stata, inoltre, presentata domanda di concordato con riserva, insieme al mancato deposito della documentazione minima richiesta dalla legge e alla sopravvenuta conoscenza del fatto che il bilancio relativo all'anno precedente non è stato né predisposto né approvato, sono tutti indici di un uso improprio dell'istituto del concordato con riserva. Tali condotte sono infatti contrarie ai principi di buona fede e lealtà processuale che evidenziano la volontà di utilizzare il concordato prenotativo al solo fine di dilazionare e/o ritardare i tempi del procedimento pre-fallimentare.

L'aver omesso di comunicare, in particolare ai creditori, il trasferimento della sede legale della società, avvenuto nelle more di un procedimento prefallimentare, durante il quale è stata, inoltre, presentata domanda di concordato con riserva, insieme al mancato deposito della documentazione minima richiesta dalla legge e alla sopravvenuta conoscenza del fatto che il bilancio relativo all'anno precedente non è stato né predisposto né approvato, sono tutti indici di un uso improprio dell'istituto del concordato con riserva. Tali condotte sono infatti contrarie ai principi di buona fede e lealtà processuale che evidenziano la volontà di utilizzare il concordato prenotativo al solo fine di dilazionare e/o ritardare i tempi del procedimento pre-fallimentare.

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