Autorizzazione del Tribunale alle ricerche del curatore con modalità telematiche

La Redazione
14 Novembre 2014

L'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 19, comma 2, lett. a) D.l. 132/14 (convertito con modificazioni dalla L. 162/2014), dispone che la disciplina in materia di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare si applica anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali. L'autorizzazione del Tribunale al curatore per l'effettuazione di tali ricerche è necessaria, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., così da garantire la privacy del debitore da eventuali abusi da parte dei creditori: nel caso di fallimento del debitore è sufficiente l'autorizzazione del Tribunale fallimentare, la quale, oltre ad essere conforme ai criteri di ripartizione della competenza territoriale, permette al curatore sin dall'apertura della procedura ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche pubbliche

L'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 19, comma 2, lett. a) D.l. 132/14 (convertito con modificazioni dalla L. 162/2014), dispone che la disciplina in materia di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare si applica anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali. L'autorizzazione del Tribunale al curatore per l'effettuazione di tali ricerche è necessaria, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., così da garantire la privacy del debitore da eventuali abusi da parte dei creditori: nel caso di fallimento del debitore è sufficiente l'autorizzazione del Tribunale fallimentare, la quale, oltre ad essere conforme ai criteri di ripartizione della competenza territoriale, permette al curatore sin dall'apertura della procedura ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche pubbliche

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