Crediti postergati e potere d’iniziativa per l’accertamento dello stato d’insolvenza

La Redazione
17 Novembre 2014

Il credito del socio finanziatore all'interno di una procedura fallimentare costituisce, non un credito condizionato, ma del tutto eventuale: ossia ammissibile ma con postergazione e senza alcun diritto sugli accantonamenti a riserva, come invece disposto per i creditori effettivamente condizionali. L'apporto di capitale di rischio non attribuisce ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociale poiché altrimenti si trasferirebbe su questi ultimi il rischio d'impresa

Il credito del socio finanziatore all'interno di una procedura fallimentare costituisce, non un credito condizionato, ma del tutto eventuale: ossia ammissibile ma con postergazione e senza alcun diritto sugli accantonamenti a riserva, come invece disposto per i creditori effettivamente condizionali. L'apporto di capitale di rischio non attribuisce ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociale poiché altrimenti si trasferirebbe su questi ultimi il rischio d'impresa

La postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è volta a tutelare i creditori terzi. Tale tutela deve essere, a maggior ragione, assicurata quando si tratti di finanziamenti erogati dai soci di società sottocapitalizzate e con compagini ristrette.

L'esistenza del credito rientra nell'oggetto degli accertamenti che il Tribunale deve necessariamente effettuare in sede prefallimentare. Tale verifica è dovuta secondo quanto dispone l'art. 6 l. fall.: la legittimazione dell'istante il fallimento è infatti una condizione pregiudiziale all'accertamento dello stato di decozione in cui sia assume versare il debitore.

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